Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 264


CAPO V Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento (DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE STABILMENTE RIEQUILIBRATO)

1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

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