Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 236


INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' DEI REVISORI

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
(Comma così modificato dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
(Il presente articolo corrisponde all'art. 102, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato)

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