Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 150


PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i princìpi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i princìpi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
3. Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

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