Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 125


COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI AI CAPIGRUPPO
1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

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