Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 2


AVVIO DEL NUOVO PROCESSO GESTIONALE E PROGRAMMI DI CESSIONE
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa i criteri e parametri omogenei a cui gli enti si attengono per un'organica ricognizione del loro patrimonio immobiliare, da completare nei successivi sei mesi. Detta ricognizione, finalizzata alla rilevazione e sistemazione di tutti i dati necessari per la definizione dei programmi di cessione di cui alle successive disposizioni anche per quanto riguarda le effettive destinazioni d'uso e delle utenze e le esigenze di adeguamento delle classificazioni catastali, può essere realizzata dagli enti tramite le società già costituite e le collaborazioni già acquisite contrattualmente dai medesimi enti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le predette finalità e per quelle di cui al comma 2, gli enti possono avvalersi di un apposito centro unitario di servizi.
2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, i medesimi enti, nei successivi tre mesi, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi definiti dai rispettivi consigli di indirizzo e vigilanza e, negli altri casi, dai consigli di amministrazione, determinano programmi di cessioni del patrimonio immobiliare, previa valutazione, unitamente agli enti locali aventi competenza in materia, degli effetti di dette cessioni sui diversi mercati immobiliari anche tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse aree. I programmi vanno formulati, attraverso un confronto preventivo fra i competenti organi degli enti, in modo da: massimizzare le opportunità di integrazioni operative e dei sistemi informatici; realizzare l'omogeneità dei criteri di comportamento e delle procedure; ricercare sinergie nell'impiego del patrimonio immobiliare, anche attraverso permute, fra gli enti e altri soggetti pubblici; definire strategie contrattuali comuni nella esternalizzazione della gestione e nelle dismissioni.
3. I suddetti programmi devono inderogabilmente prevedere:
a) l'affidamento della gestione degli immobili a società specializzate secondo i criteri di cui all'art. 3, anche in funzione della valorizzazione degli immobili in relazione ad ipotesi progettuali di trasformazione, recupero e riqualificazione dei beni articolate sul piano della fattibilità economica, amministrativa e tecnica;
b) l'alienazione dei beni, con riferimento ai conduttori degli stessi e in applicazione dei criteri di cui all'art. 6;
c) il conferimento degli immobili a fondi comuni di investimento immobiliare secondo i criteri e le procedure di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive integrazioni e modificazioni;
d) il conferimento degli immobili a società immobiliari delle quali i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni e integrazioni, detengano azioni o quote ai sensi della lettera d) dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto.
4. Con successive integrazioni dei piani, definite in base agli indirizzi forniti dai consigli di indirizzo e vigilanza degli enti e, negli altri casi, dai consigli di amministrazione, vengono indicate le percentuali di cessione da realizzare negli anni successivi, in misure tali che assicurino una regolarità nelle cessioni medesime anche per evitare, con riferimento, fra l'altro, alle condizioni del mercato immobiliare e alle necessità di bilancio degli stessi enti, una loro concentrazione temporale, e che nel complesso prevedano la conclusione dei procedimenti relativi alla cessione totale degli immobili nel termine massimo di 5 anni, eccezione fatta per gli immobili di cui l'ente conserva la titolarità ai sensi del presente decreto.
5. I programmi generali di cessione, le integrazioni agli stessi e i progetti specifici di cui alle precedenti disposizioni sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nei successivi quaranta giorni, tenendo conto delle considerazioni espresse con motivato parere dall'Osservatorio di cui all'art. 10 anche in relazione alle esigenze di coordinamento delle attività immobiliari degli enti con riguardo agli effetti sul mercato immobiliare complessivo, formula eventuali rilievi e osservazioni in merito ai predetti programmi e successive integrazioni. Sulla base dei predetti rilievi e osservazioni i competenti organi degli enti, nei successivi 30 giorni, approvano definitivamente i programmi generali, le integrazioni e i progetti specifici provvedendo a darne tempestiva esecuzione.

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