Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 4


CONTENUTI DEI CONTRATTI DI GESTIONE
1. I contratti di gestione, che possono riguardare anche quote parti del complesso della proprietà immobiliare dell'ente previdenziale, si conformano ai seguenti princìpi ispiratori:
a) rappresentanza esterna del mandante da parte del mandatario;
b) responsabilità contabile ed economica della gestione a carico del mandatario;
c) responsabilità civile e amministrativa della gestione dei beni da parte del mandatario, che ne è consegnatario agli effetti civili e di sicurezza, con obbligo da parte di quest'ultimo della stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei connessi rischi;
d) garanzia di un ricavo della gestione certo per l'ente mandante assicurato all'atto del conferimento del mandato dalla società di gestione mandataria anche mediante la prestazione di idonee fideiussioni bancarie;
e) vincolo della società di gestione, nel rispetto delle normative e degli indirizzi vigenti, nella messa a reddito dei cespiti affidati in gestione;
f) recupero da parte della società di gestione dei propri costi di servizio e dei propri ricavi all'interno della redditività della gestione affidata;
g) garanzia della conservazione della qualità degli immobili affidati in gestione;
h) affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad imprese edili iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.
2. Le società di gestione, nell'esercizio delle loro attribuzioni funzionali, relazionano semestralmente agli enti previdenziali loro mandanti.

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