Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 9


CESSIONE TRAMITE CONFERIMENTO
1. Gli enti previdenziali possono conferire parte del proprio patrimonio immobiliare ai fondi comuni di investimento immobiliare e alle società immobiliari di cui all'art. 2, comma 3, lettere c) e d).
2. I progetti di conferimento sono sottoposti al parere preventivo dell'Osservatorio di cui all'art. 10, che esprime il suo motivato parere tenendo anche conto dei valori di conferimento rispetto ai prezzi di mercato degli immobili conferiti, delle caratteristiche di solidità finanziaria e professionalità dei soggetti di cui al comma 1, delle prospettive di redditività ed altresì della congruità degli obiettivi dei fondi comuni immobiliari prescelti rispetto alle specifiche finalità perseguite nell'attività immobiliare degli enti.
3. Nelle convenzioni di cessione di cui al comma 1 per gli immobili di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), deve essere previsto l'impegno delle società di gestione dei medesimi a non dismettere gli immobili prima di dieci anni ed altresì il riferimento, per gli attuali conduttori, ai canoni di locazione previsti dall'art. 15.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, emana direttive agli enti previdenziali al fine di individuare criteri e modalità idonee a favorire la costituzione di fondi di investimento immobiliare, anche con specifica finalizzazione all'acquisto degli immobili da dismettere ai sensi del presente decreto avvalendosi a tal fine anche delle agevolazioni di carattere fiscale e delle opportunità previste, rispettivamente, dagli articoli 15 e 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificata ed integrata dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503.

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