Decreto Legislativo del 1996 numero 104 art. 7


ATTUAZIONE DELLE ALIENAZIONI
1. Le alienazioni avvengono da parte di ciascun ente mediante una o più società indipendenti di intermediazione immobiliare individuate tramite gara pubblica, salva la possibilità di vendita diretta ai conduttori. Ai fini dell'attuazione del presente articolo possono essere ammesse alle gare società di capitale, associazioni temporanee di imprese o consorzi che rispondano ai seguenti requisiti minimi, che nel caso di associazioni temporanee sono detenuti dall'impresa mandataria:
a) oggetto sociale prevalente di erogazione di servizi di intermediazione immobiliare di tipo residenziale e/o ad uso commerciale e per conto terzi;
b) professionalità, competenza ed esperienza effettiva e consolidata nell'espletamento di servizi di intermediazione nel mercato immobiliare della natura di cui al presente articolo. Detta esperienza dovrà essere relativa ad una dimensione patrimoniale valutata in termini di valore non inferiore al 50 per cento della dimensione patrimoniale cui si riferisce il mandato da conferire e deve essere comprovata in particolare da una quota di fatturato maggioritaria realizzata da tali società nel biennio precedente nello specifico campo di attività dell'erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi.
2. Alle gare pubbliche di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3.
3. Il capitolato posto a base della gara individua, tra l'altro, in conformità ai piani di dismissione, gli immobili o porzioni di essi da vendere, il prezzo base di vendita e le eventuali dilazioni di pagamento garantite da ipoteca, il periodo di durata dell'incarico, le garanzie prestate anche mediante fideiussione delle società, il compenso ad esse spettante da stabilire in misura percentuale della vendita.

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