Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 96-bis


INTERVENTI

1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
(Lettera inserita dall'art. 9.30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;
(Lettera così modificata dall'art. 55, comma 1, lett. d), L. 1° marzo 2002, n. 39 e, successivamente, dall’ art. 2, comma 8, lett. a) e b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19;
(Lettera sostituita dall'art. 9.30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49)
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.
7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.
(Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49)
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.
(Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659)

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