Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 95-sexies


NORME DI ATTUAZIONE

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.
(La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto)

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