Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 95-bis


SEZIONE III-BIS Banche operanti in ambito comunitario (RICONOSCIMENTO DELLE PROCEDURE DI RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE)

1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.
2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.
(La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto)

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