Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 80


SEZIONE III Liquidazione coatta amministrativa (PROVVEDIMENTO)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] ma non quelli indicati nell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione.
(Comma modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 23, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85.
(Comma così modificato dall'art. 64, comma 10, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
(Per le modifiche del presente comma vedi l’ art. 369, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)

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