SEZIONE II Ambito ed esercizio della vigilanza (SOGGETTI INCLUSI NELL'AMBITO DELLA VIGILANZA CONSOLIDATA) 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) [società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69];
(Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
e) [società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera d)];
(Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
f) [società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e)];
(Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
g) [società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca];
(Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
h) società che controllano almeno una banca;
(Lettera prima sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297 e poi così modificata dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
(Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297)
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.