Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 60


SEZIONE I Gruppo bancario (COMPOSIZIONE)

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie.
(Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 53)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 60"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti