Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 20


OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.
(Comma così sostituito prima dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi dal numero 1) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
(Comma così modificato prima dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi dal numero 2) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2.
(Comma così modificato prima dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi dal numero 3) della lettera e) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21)
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

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