Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 148


abrogato OBBLIGAZIONI STANZIABILI

[1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia].
(Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 a decorrere dalla data indicata nell'art. 11 dello stesso decreto)

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