Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 141


abrogato CAPO V Altre sanzioni (Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) (FALSE COMUNICAZIONI RELATIVE A INTERMEDIARI FINANZIARI)

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni].
(Articolo prima sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi abrogato dal comma 10 dell'art. 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141)

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