Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 140-bis


CAPO IV-BIS Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ)

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
(Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 25, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 5 dell'art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010)
(Il Capo IV-bis è stato aggiunto dal comma 1 dell'art. 25, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 5 dell'art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010)

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