Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 128


CONTROLLI

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.
2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3. 3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.
(L'intero Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-bis - già modificato dagli artt. 26 e 27, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dagli artt. 25, comma 1, e 29, D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - è stato così sostituito con l'attuale Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-ter, dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 a decorrere dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

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