Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 128-ter


MISURE INIBITORIE

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.
(L'intero Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-bis - già modificato dagli artt. 26 e 27, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dagli artt. 25, comma 1, e 29, D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - è stato così sostituito con l'attuale Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-ter, dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 a decorrere dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 128-ter"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti