Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 128-bis


RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.
(L'intero Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-bis - già modificato dagli artt. 26 e 27, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dagli artt. 25, comma 1, e 29, D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - è stato così sostituito con l'attuale Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-ter, dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 a decorrere dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

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