Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 126-quater


INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO E AI CONTRATTI

1. La Banca d'Italia disciplina:
a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.
2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Prima di disporre l’operazione di pagamento l’utilizzatore è informato:
a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
(Il Capo II-bis, comprendente gli articoli da 126-bis a 126-octies, è stato aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42 dello stesso decreto)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 126-quater"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti