Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 125-octies


SCONFINAMENTO

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.
(L'intero Capo II - già modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - è stato così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 1 dell'art. 2 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)

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