Decreto Legge del 2020 numero 18 art. 14


ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

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