Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 9


PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «nel 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021 e 2022». (27)
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (27)
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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