Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 40


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ GSE S.P.A.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)
2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

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