Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 40-ter


PROROGA DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 954, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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