Decreto Legge del 2019 numero 162 art. 31-bis


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 38-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58, ALL'ARTICOLO 1, COMMA 875, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, E ALL'ARTICOLO 2-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2000, N. 392, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2001, N. 26

1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:
(omissis)
3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo:
1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite le seguenti: «e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,»;
2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti: «, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti»;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8)

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