Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 61


CAPO III Investimenti per eventi sportivi (EVENTI SPORTIVI DI SCI ALPINO)

1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, è nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:
a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;
b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;
c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;
d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
2. Entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone, sentito il comitato organizzatore locale, il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.
7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.
10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. è nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della società ANAS S.p.a.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
18. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.
19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 è ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante.
20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.
22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive. La suddetta facoltà è esercitata mediante decreto, che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, è notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui è situato l'immobile e nei siti internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennità di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.
25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilità statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.
26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell’importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

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