Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 3


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono soppresse le parole: “di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” e le parole “15.000 euro annui” sono sostituite con le parole ” 5.000 euro annui”;
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.”.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
a) al numero 7:
1. il primo periodo è sostituito dal seguente: “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito”;
2. al secondo periodo, dopo le parole: “In alternativa la dichiarazione” sono inserite le seguenti: “o l'istanza”;
3. dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni”;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
b) al numero 7-bis le parole: “15.000 euro” sono sostituite dalle seguenti ” 5.000 euro”.
3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “per importi superiori a 5.000 euro annui,” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi”.
4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “a partire dal giorno sedici del mese successivo” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal decimo giorno successivo”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
4-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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