Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 7


RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ACE

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.
3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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