Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 2


MODIFICHE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.”
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: “, ovvero” a “imposta.” sono sostituite dalle seguenti: “nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.”
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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