Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 55-quater


MODIFICA ALL'ARTICOLO 44 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 148, IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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