Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 43-ter


FINANZIAMENTI BANCARI AGEVOLATI PER LA RICOSTRUZIONE

1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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