Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 34


DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: “nell'esercizio 2015” sono inserite le seguenti: “e in quelli antecedenti” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole “e per l'anno 2016”, sono sostituite dalle seguenti:”, per l'anno 2016 e per l'anno 2017.
3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuato, ove non siano già fissati altri termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale già stabiliti dalla legislazione vigente.
2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more delle deliberazioni del CIPE, è autorizzato ad effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter anche con riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.
2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.”.
4. All'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
“A decorrere dall'anno 2017:
a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti. “.

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