Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 26-bis


DISPOSIZIONE CONCERNENTE L'IMPIEGO DELL'AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI

1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 26-bis"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti