Decreto Legge del 2017 numero 50 art. 24


FABBISOGNI STANDARD E CAPACITÀ FISCALI PER REGIONI

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti:
“534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni - provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle materie diverse dalla sanità.
534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.”.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)
a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi;
b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: “2018”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2019”;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: “Per gli anni dal 2011 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2018” e le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;
2) al comma 3, le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;
2) al comma 2, le parole: “entro il 31 luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2018”;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)

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