Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 41-bis


MISURE PER L'ACCELERAZIONE DEI PAGAMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2018, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.
(Comma così modificato dall’ art. 4, comma 5, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 1122, lett. e), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)

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