Decreto Legge del 2014 numero 66 art. 38


SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA CESSIONE DEI CREDITI TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA

[1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest'ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, comma 12-quinquies del decreto - legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione.
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 8 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.]
(Articolo soppresso dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)

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