Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 67


DURATA DELL'UFFICIO

1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione L. 9 agosto 2013, n. 98:
1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni.
2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.
3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.]

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