Decreto Legge del 2013 numero 69 art. 56-quater

DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER L'OFFERTA FUORI SEDE NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. All'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)».
(Articolo inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

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