Decreto Legge del 2010 numero 78 art. 27


ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE AI FINI DEL CONTRASTO DELLE FRODI

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;
b) all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
«7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.»;
c) all'articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2010 numero 78 art. 27"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti