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CAPO IV Entrate non fiscali (PEDAGGIAMENTO RETE AUTOSTRADALE ANAS E CANONI DI CONCESSIONE) 1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione entro il 30 aprile 2011 del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.a., in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio. (Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, D.L. 5 agosto 2010, n. 125) 2. In fase transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate con il medesimo D.P.C.M. di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio altrimenti dovuto. 3. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione. 4. La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011. 5. I pagamenti dovuti ad ANAS S.p.a. a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4. 6. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l’aggiornamento biennale previsto dall’ articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste. (Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi da 6 a 6-sexies) 6-bis. Al primo comma dell’ articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le parole: «, e fino alla concorrenza di esso,» sono soppresse. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi da 6 a 6-sexies) 6-ter. All’ articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata» sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell’ articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni»; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell’interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.»; d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In attuazione di quanto previsto dall’ articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all’ articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l’obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall’applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»; e) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all’ articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.»; f) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi da 6 a 6-sexies) 6-quater. Le disposizioni dei commi 6, 6-bis e6-ter del presente articolo si applicano fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi da 6 a 6-sexies) 6-quinquies. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato. (Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi da 6 a 6-sexies) 6-sexies. All’ articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289, è inserito il seguente: «289-bis. Fino al 31 marzo 2017, l’ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all’infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia). A partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alle funzioni e ai poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati». (Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi da 6 a 6-sexies)