Decreto Legge del 2010 numero 78 art. 5


CAPO II Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi (ECONOMIE NEGLI ORGANI COSTITUZIONALI, DI GOVERNO E NEGLI APPARATI POLITICI)

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 10 per cento.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo.
[4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.]
(Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, lett. b), L. 6 luglio 2012, n. 96)
5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
(Comma così modificato dall’ art. 22, comma 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)
6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente.»;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
b) al comma 8:
[1) all'alinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;]
(Numero soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
2) è soppressa la lettera e);
[c) al comma 10 sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»;]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
[d) al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità di funzione».]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «i gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «o altro emolumento comunque denominato»;
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione,».
9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:
a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»;
b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,».
[10. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: «e ai gettoni di presenza».]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)
11. Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2010 numero 78 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti