Decreto Legge del 1993 numero 398 art. 3


IMPUTAZIONE DELLE SPESE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
1.A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore al 3 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni, nonché gli studi per il finanziamento di progetto. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493)
2. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuatario.

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