Decreto Legge del 1993 numero 398 art. 5


FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1994.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493)
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto - legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta è nominato dal commissario del Governo.
2-bis. Nel termine di cui al comma 1 le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1993 numero 398 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti