Decreto Legge del 1993 numero 398 art. 8


EDILIZIA PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE PUBBLICO ED EDILIZIA SPERIMENTALE
1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 73, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede in via sostitutiva entro la data del 31 dicembre 1994, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
(Comma così modificato prima dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, poi dall'art. 2, comma 74, L.23 dicembre 1996, n. 662 ed infine dall'art. 5, L.30 aprile 1999, n. 136)
3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, gli affidamenti sono revocati di diritto.
4. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 2 e gli elenchi dei soggetti attuatori.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493)

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