Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 10


1. È istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della L. 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modificazioni.
2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.
4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

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