Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 12


1. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo di cui all'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito dalla L. 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, e quelle esistenti sul fondo di cui all'art. 52 della L. 7 agosto 1982, n. 526 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990. Dalla stessa data è disposta la cessazione di ogni attività connessa con l'istituzione dei predetti fondi e le ulteriori disponibilità che dovessero eventualmente affluire ai fondi stessi saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della L. 4 dicembre 1956, n. 1404 , all'art. 77, quinto comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 , e all'art. 7, comma 2, del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300 miliardi e 450 miliardi e possono essere reiscritte nella competenza degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con le liquidazioni da effettuare. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1990.
3. Con decreto del Ministro del tesoro può essere disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilità esistenti sui conti correnti di tesoreria non più operativi per il venir meno delle relative finalità.
4. I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72 , sono elevati, rispettivamente, a 100 e a 15 milioni di lire. Con decreti del Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati nel mese di gennaio del quarto anno successivo ed hanno effetto per un triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo decreto sarà emanato nel mese di gennaio dell'anno 1993 in misura non superiore alla variazione percentuale del predetto indice, accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della L. 27 luglio 1978, n. 392 , o dell'art. 16, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.
(Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, poi dall'art. 32, L. 9 gennaio 1991, n. 9 ed infine dall'art. 21, L. 8 maggio 1998, n. 146. Successivamente l'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato il comma 2 dell'art. 21 della suddetta legge n. 146/1998, limitatamente alla parte disciplinante le procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 marzo 1998, n. 258. Vedi, inoltre, l'art. 2, comma 42, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 171, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
6. [I decreti previsti dall'art. 10, commi 1, 6 e 7 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 1989, n. 160, sono emanati di concerto anche con il Ministro del tesoro. Nel decreto previsto dal comma 6 dell'art. 10 dello stesso D.L. n. 77 del 1989 e relativo al 1990 sono indicati i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le competenti amministrazioni comunali, dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni in misura variabile dal raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. Nel determinare la misura di tale adeguamento si dovrà tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni dati in concessione, avuto riguardo alle effettive utilizzazioni consentite. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i canoni di cui al presente comma sono aumentati in ragione del 20 per cento ed il ricavato di tale aumento deve essere devoluto ai bilanci d'entrata dei comuni territorialmente competenti. Restano fermi gli adeguamenti annuali previsti dal predetto comma 6 dell'art. 10 del D.L. n. 77 del 1989 . È abrogato il comma 2 dell'art. 10 del citato decreto-legge].
(Gli ultimi cinque periodi così sostituiscono l'ultimo periodo per effetto della legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
(Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400)

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