Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 14


1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis) e l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi è presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi di imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta. Le modificazioni recate dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
3. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, lettere a), c), d) ed e), 2 e 3, primo periodo, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, lettere a), 3b) e c), e 4, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso, ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.
5-bis. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 9 si applicano sino al 22 maggio 1990.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)

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